Fattura Elettronica
Da Wintech Manuali.
(→Procedure da Fatturazione e Contabilità) |
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'''Nota bene''': il Sistema, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna, '''comunica al trasmittente l’indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per i successivi eventuali invii'''.<br> | '''Nota bene''': il Sistema, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna, '''comunica al trasmittente l’indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per i successivi eventuali invii'''.<br> | ||
L’utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del file FatturaPA. | L’utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del file FatturaPA. | ||
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| + | = Decreto del 23 gennaio 2004 - Min. Economia e Finanze = | ||
| + | Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.<br> | ||
| + | Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004<br> | ||
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| + | Articolo 3 - Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie<br> | ||
| + | In vigore dal 3 febbraio 2004<br> | ||
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| + | 1. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari:<br> | ||
| + | a) hanno la forma di documenti statici non modificabili;<br> | ||
| + | b) sono emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticita' e l'integrita', con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica;<br> | ||
| + | c) sono esibiti secondo le modalita' di cui all'art. 6;<br> | ||
| + | d) sono memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilita' nel tempo, purche' sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuita' per ciascun periodo d'imposta;<br> | ||
| + | inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi.<br> | ||
| + | 2. Il processo di conservazione dei documenti informatici avviene mediante le modalita' di memorizzazione previste al comma 1, lettera d), e secondo il procedimento indicato nell'art. 3 della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001 e '''termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale, in luogo del riferimento temporale, sull'insieme dei predetti documenti''' ovvero su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi da parte del responsabile della conservazione di cui all'art. 5 della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001. Il processo di conservazione e' effettuato con cadenza | ||
| + | almeno quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti documenti. | ||
| + | 3. La riproduzione dei documenti informatici, su supporto idoneo, avviene secondo le modalita' di cui all'art. 1, lettere o) e p) della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001. | ||
Versione delle 09:53, 16 giu 2014
Indice |
Invio di Fatture Elettroniche con il canale PEC
Contabilità e Fatturazione utilizzano la modalità di Invio Fattura Elettronica via PEC.
Si invita a far riferimento alla documentazione ufficiale reperibile qui
qui
La fattura elettronica deve essere inviata come allegato firmato, da una casella PEC all'indirizzo specificato sul sito ministeriale: Come Inviare
Procedure da Fatturazione e Contabilità
L'emissione della fattura avviene dalle seguenti finestre:
- Contabilità: Finestra di anteprima, con la pressione del tasto Fattura Elettronica
- Fatturazione: Dalla maschera di emissione, tasto destro sulla Griglia.
Dopo l'emissione della fattura è necessario applicare una Firma Digitale ed inviare il file.
Tale procedura è automatizzata nei programmi Contabilità e Fatturazione, che eseguono in modo automatico:
- L'avvio di E-sign o di altri programmi di firma
- La preparazione della mail da inviare.
=== Norme sulla Conservazione
Breve estratto dal Sito Ministeriale
Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
(...) L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio.
I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC.
L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente: sdi01@pec.fatturapa.it
Il messaggio, comprensivo dell’allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes. Se tale limite dimensionale non viene rispettato non è garantito il buon esito della trasmissione.
(...) il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro “signing time”, che riporta la data e l’ora, ed anche la "time zone" e che assume il significato di riferimento temporale. Non è invece necessaria l’ apposizione della marca temporale.
Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio.
Nota bene: il Sistema, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna, comunica al trasmittente l’indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per i successivi eventuali invii.
L’utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del file FatturaPA.
Decreto del 23 gennaio 2004 - Min. Economia e Finanze
Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004
Articolo 3 - Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie
In vigore dal 3 febbraio 2004
1. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari:
a) hanno la forma di documenti statici non modificabili;
b) sono emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticita' e l'integrita', con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica;
c) sono esibiti secondo le modalita' di cui all'art. 6;
d) sono memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilita' nel tempo, purche' sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuita' per ciascun periodo d'imposta;
inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi.
2. Il processo di conservazione dei documenti informatici avviene mediante le modalita' di memorizzazione previste al comma 1, lettera d), e secondo il procedimento indicato nell'art. 3 della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001 e termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale, in luogo del riferimento temporale, sull'insieme dei predetti documenti ovvero su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi da parte del responsabile della conservazione di cui all'art. 5 della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001. Il processo di conservazione e' effettuato con cadenza
almeno quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti documenti.
3. La riproduzione dei documenti informatici, su supporto idoneo, avviene secondo le modalita' di cui all'art. 1, lettere o) e p) della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001.