Diritti di Protesto 2022

Da Wintech Manuali.

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Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2020;
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'''IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA'''
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Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2020; <br>
Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2020-2022 ha subito la maggiorazione del
Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2020-2022 ha subito la maggiorazione del
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4,9%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;
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4,9%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;<br>
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 4,9% in aumento rispetto
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 4,9% in aumento rispetto
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ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;
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ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;<br>
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Decreta:
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Decreta:<br>
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti,
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti,
rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal
rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal
citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:
citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:
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1. diritto di protesto:
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1. diritto di protesto:<br>
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minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34;
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minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34;<br>
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massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38;
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massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38;<br>
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LEGISLAZIONE E PRASSI
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LEGISLAZIONE E PRASSI<br>
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2 di 3
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massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38;
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massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38;<br>
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2. indennità di accesso:
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2. indennità di accesso:<br>
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a) fino a 3 chilometri: euro 1,98 + 0,10 = 2,08;
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a) fino a 3 chilometri: euro 1,98 + 0,10 = 2,08;<br>
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b) fino a 5 chilometri: euro 2,35 + 0,12 = 2,47;
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b) fino a 5 chilometri: euro 2,35 + 0,12 = 2,47;<br>
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c) fino a 10 chilometri: euro 4,34 + 0,21 = 4,55;
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c) fino a 10 chilometri: euro 4,34 + 0,21 = 4,55;<br>
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d) fino a 15 chilometri: euro 6,12 + 0,30 = 6,42;
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d) fino a 15 chilometri: euro 6,12 + 0,30 = 6,42;<br>
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e) fino a 20 chilometri: euro 7,58 + 0,37 = 7,95.
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e) fino a 20 chilometri: euro 7,58 + 0,37 = 7,95.<br>
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Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso
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Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso<br>
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successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08.
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successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08.<br>
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Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella
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Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella<br>

Versione delle 10:14, 23 mar 2022

Disposizioni

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2020;
Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2020-2022 ha subito la maggiorazione del 4,9%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 4,9% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;
Decreta:
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue: 1. diritto di protesto:
minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34;
massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38;
LEGISLAZIONE E PRASSI
2 di 3
massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38;
2. indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri: euro 1,98 + 0,10 = 2,08;
b) fino a 5 chilometri: euro 2,35 + 0,12 = 2,47;
c) fino a 10 chilometri: euro 4,34 + 0,21 = 4,55;
d) fino a 15 chilometri: euro 6,12 + 0,30 = 6,42;
e) fino a 20 chilometri: euro 7,58 + 0,37 = 7,95.
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso
successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella

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