Cosa cambia nuovo tracciato 2021

Da Grupposis Manuali.

Cambia lo schema relativo alla predisposizione delle fatture ordinarie, semplificate così come quelle transfrontaliere, con il venir meno - a titolo di esempio - dell’obbligo di indicare l’importo dell’imposta di bollo pagata, all’interno del campo DatiBollo.



All’interno della sezione Dati Generali Documento, debuttano le nuove e più dettagliate codifiche relative alla ritenuta, con l’introduzione dei seguenti codici:

RT01 Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenuta persone giuridiche
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale
A cambiare sono anche i codici TipoDocumento, che classificano per l’appunto la tipologia di fattura trasmessa al SdI.


Ecco i 18 codici specifici, utili al fine di individuare nell’immediato la tipologia di operazione, che sarà possibile indicare in fattura a partire dal 1° ottobre 2020:

TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Agenzia delle Entrate - specifiche tecniche fattura elettronica versione 1.6.1
Scarica le nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° ottobre 2020 ed obbligatorie dal 1° gennaio 2021
Fattura elettronica, verso la dichiarazione precompilata per le partite IVA: dal 2021 obbligatorie le nuove specifiche tecniche
Il passaggio alla fattura elettronica evoluta è un primo passo per la messa a punto della dichiarazione precompilata per le partite IVA. L’Agenzia delle Entrate utilizzerà anche i dati delle e-fatture trasmesse al SdI per predisporre le bozze dei dichiarativi di imprese e professionisti.

Dal 2021, diventano obbligatorie le nuove e più dettagliate specifiche tecniche per la compilazione della fattura elettronica.

Guardando ai codici Natura per le operazioni esenti IVA, dal 1° ottobre 2020 si passa da 7 a ben 24 valori, cioè:

N1 escluse ex art.15
N2 non soggette (non più valido dal 1 Gen 2021)
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette – altri casi
N3 non imponibili (non più valido dal 1 Gen 2021)
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile
(per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 1 Gen 2021)
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE
(vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

La fattura elettronica si appresta a diventare una fonte importante di informazioni per il Fisco, che - evidentemente - farà “tesoro” dei nuovi dati e del nuovo tracciato XML anche per finalità di controllo.

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